mercoledì 28 febbraio 2007

La Bestemmia è un reato!

L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE
Comma primo, versione originale (1930):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».

P.S. (questo articolo è tutto per te, gentile visitatore!)

6 commenti:

Anonimo ha detto...

come mai l'articolo riporta le cifre in lire?

Azeta ha detto...

Perchè l'ultima modifica è del 1999! Fatti la conversione!! 1euro = 1936.27 lire

Anonimo ha detto...

Grazie, non lo sapevo! Per fortuna che ci sei tu!

Azeta ha detto...

Di niente...

xxx ha detto...

*ronf*

Azeta ha detto...

ti satu scriver? setu che un porzel che te scrive ronf...?